Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 17/05/2016 n° 10099
La proprietà di beni immobili da parte dell’ex coniuge che ha cessato la propria attività lavorativa, fa presumere la capacità di mantenerli e di ricavarne rendite locatizie, tali da consentirgli un adeguato sostentamento, e pertanto non cessa l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.