Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Se il coniuge tradisce non risarcisce i danni

L’infedeltà è condizione per richiedere l’addebito della separazione ma non per il risarcimento dei danni: il mancato rispetto degli obblighi coniugali può dar luogo ad una autonoma azione di risarcimento, solo a condizione che la persona offesa dia prova concreta, anche attraverso presunzioni semplici, della lesione e dei danni subiti.

La Corte di Cassazione ha ribadito detto principio con la recentissima sentenza del 23.02.2018 n. 4470, qui allegata, con la quale ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da parte della moglie per infedeltà del marito, peraltro già respinta in sede di merito. Infatti, sia il Tribunale di Roma sia successivamente la Corte d’Appello , nell’ambito del procedimento per separazione giudiziale pendente tra i coniugi, avevano addebitato la separazione al marito per la comprovata violazione del doveri coniugali, ma avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla moglie, quale ristoro della lesione patita in conseguenza dell’infedeltà dell’uomo.

La stessa Corte d’Appello, pur espressamente riconoscendo che la violazione dei doveri matrimoniali può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un risarcimento dei danni a favore del danneggiato, nel caso in esame aveva rilevato come la signora non avesse allegato – e dato quindi concreta prova – della lesione subita dalla condotta – sicuramente inadempiente – del marito, così da negare il riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni, di fatto non provati.

L’ex moglie, pertanto, ha presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione, denunciando la falsa applicazione delle norme sul risarcimento dei danni extracontrattuali in considerazione della lesione di diritti costituzionalmente garantiti (quali la dignità, la riservatezza, l’onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l’integrità fisica) subita dalla ricorrente stessa a seguito del comportamento fedifrago del marito.

La Cassazione ha dapprima ribadito l’oramai consolidato principio secondo cui i danni derivanti dalla violazione dei doveri coniugali non possono mai essere “in re ipsa” (in se stessi) atteso che, pur nella ricorrenza di diritti costituzionalmente garantiti, è onere del danneggiato allegare e provare l’evento dannoso.

Nel caso di specie, invece, la Corte ha rilevato come dette allegazioni e detti mezzi probatori non fossero stati rilevati innanzi ai Giudici di primo e secondo grado e come nemmeno alcuna censura fosse stata sollevata rispetto per aver essi il nesso di causalità tra l’aggravarsi delle condizioni fisiche della donne e l’infedeltà del marito.

La Suprema Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso, negando il diritto al risarcimento dei danni alla moglie, nonostante la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito fosse stata ritenuta condizione comunque sufficiente a far riconoscere l’addebito della separazione in capo allo stesso.

Cassazione Civile, 23.02.2018, n. 4470

Cassazione Civile, 23-02-3018, n. 4470