Nel caso in cui nella successione ereditaria rientri un conto corrente, il singolo coerede può prelevare l’intera liquidità giacente e dismettere il conto titoli, nonostante la mancata adesione degli altri eredi.
Ha così deciso la Corte di Cassazione in una fattispecie in cui marito e moglie erano cointestatari di un conto corrente nel quale vi erano soldi liquidi ed un conto titoli. Alla morte del marito, gli eredi erano la moglie, una figlia ed un figlio. Le prime due avevano chiesto il prelievo della liquidità e la dismissione del conto titoli. L’istituto di credito si era opposto, in considerazione della mancata adesione del terzo figlio alla volontà delle altre due eredi di dismettere somme e titoli, consentendo loro soltanto il prelievo di una somma minima e proseguendo nella gestione del conto titoli con nuove operazioni di investimento.
Madre e figlia avevano, pertanto, convenuto in giudizio la banca ed il terzo coerede, affinché fossero condannati al versamento delle loro quote ed al risarcimento dei danni causati dall’esecuzione dell’investimento non autorizzato dalle attrici. Il figlio coerede non si era opposto alla decisione ma aveva chiesto il rigetto della richiesta risarcitoria.
Il Tribunale, accertata la contitolarità del conto corrente e del conto titoli, aveva accolto la domanda delle attrici, anche nella parte riguardante il risarcimento.
In sede di appello, la Corte aveva riformato la sentenza del Tribunale, ritenendo, da un lato, che il rifiuto opposto dall’istituto di credito fosse legittimo poiché il conto corrente del de cuius era rientrato nella comunione ereditaria e vi sarebbe rimasto sino alla divisione, e, dall’altro, che la condanna al risarcimento non fosse legittima, in quanto non erano stati provati i presunti danni subiti.
Impugnata la sentenza in cassazione, la Corte ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa, pertanto, può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
Ne consegue che il singolo coerede può procedere per l’intero o per la sua quota e, in caso di dissenso, la banca non può opporsi alla liquidazione eccependo il mancato assenso degli altri eredi: le contrapposizioni interne tra eredi restano interne e, nell’ipotesi di errata distribuzione delle somme presenti sul conto corrente, esse devono essere risolte al momento dello scioglimento della comunione e della liquidazione dei rapporti di credito/debito tra le parti.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che non vi era dubbio sulla circostanza che il conto corrente rientrasse nell’asse ereditario, tuttavia – alla luce della giurisprudenza menzionata – madre e figlia avevano il diritto di agire nell’interesse della comunione senza che la banca potesse opporsi.
Peraltro, sotto altro profilo, si è evidenziato come in quel caso il conto risultasse cointestato tra moglie e marito e, quindi, anche la moglie da sola avrebbe potuto e dovuto operare liberamente su conto corrente.
Cassazione Civile, 20.11.2017, n. 27417
Cassazione Civile, 20-11-2017, n. 27417