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Contratto scritto può essere provato per testi se non eccepito dalla parte

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in merito all’ammissibilità della prova testimoniale di un contratto scritto “ad probationem”, ossia di un contratto che deve essere provato per iscritto.

Nel caso di specie, era stato proposto ricorso per ingiunzione per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di vendita di uva nei confronti di una società che, però, aveva proposto opposizione deducendo che il contratto era stato in seguito risolto consensualmente per cattiva qualità della merce con la previsione di una riduzione del prezzo; la creditrice aveva dedotto che si trattava di due distinte forniture e il Tribunale, dopo aver assunto prove testimoniali, aveva ritenuto mancata la prova del credito azionato e, per l’effetto, aveva accolto l’opposizione.

Proposto gravame la Corte di appello di Lecce, affermando che la risoluzione del primo contratto di vendita, integrando una transazione (ossia un contratto la cui forma scritta è prevista “ad probationem” ai sensi dell’art. 1967 c.c.), avrebbe dovuto essere provata per iscritto e non attraverso testimoni.

Avverso tale sentenza, la società ha promosso ricorso per cassazione e il Primo Presidente, ravvisando difformità di pronunce delle sezioni semplici sulla questione, ha deciso di rimettere la decisione alle Sezioni Unite.

In particolare, due erano gli orientamenti giurisprudenziali relativi alla questione: da un lato, chi sosteneva che l’inammissibilità della prova testimoniale relativa ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem, e non ab sustantiam, deve essere tempestivamente eccepita dalla parte, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, con la conseguenza che se la prova viene ammessa allora dovrà ritenersi ritualmente acquisita; dall’altro, chi riteneva che quando per legge o per volontà delle parti sia prevista la forma scritta ad probationem, la prova testimoniale è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento, e non può dirsi sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte.

Le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento e, applicando il suddetto principio al caso di specie, hanno accolto il ricorso della società.

Cassazione Civile, Sez. Un., 05.08.2020, n. 16723

Cassazione Civile, Sez. Un., 05.08.2020, n. 16723