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I crediti di una società sopravvivono alla sua estinzione

L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.

E’ questo il principio di diritto che ha enunciato la Corte di Cassazione in una causa che rilevava il tema della sorte di un credito controverso, esistente al momento della cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese.

Nella specie, una nota banca aveva proposto ricorso per cassazione poiché condannata dalla Corte di Appello di Bari, la quale aveva confermato la decisione del Tribunale, al pagamento di una somma dovuta in accoglimento della domanda restitutoria dell’indebito proposta da una società che, nelle more del giudizio di primo grado, si era cancellata dal registro delle imprese.

Considerata pacifica l’avvenuta estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, la Suprema Corte ha rammentato il principio stabilito, e non più smentito, delle Sezioni Unite (6070/2013) secondo il quale una volta estinta la società i diritti dalla medesima vantati transitano nella titolarità dei soci, i quali proseguono il processo come successori a titolo universale ex art. 110 c.p.c..

Infatti, ha continuato la Cassazione “sarebbe errato presumere iuris et de iure, in presenza di una cancellazione richiesta dalla società ed operata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato”, respingendo quindi la tesi della banca che aveva preteso di desumere la remissione del debito dal fatto che la società si fosse cancellata dal registro delle imprese in corso di causa.

In definitiva, la Corte ha rigettato il ricorso promosso dall’istituto di credito, ritenendo che l’estinzione della società nel corso del primo grado non potesse essere ritenuta automaticamente causa di estinzione per rinuncia della pretesa creditoria che in esso era stata azionata.

Cassazione Civile, 22.05.2020, n. 9464

Cassazione Civile, 22.05.2020, n. 9464