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Danni da infiltrazioni: è responsabile anche il condomino

Risponde del danno cagionato da infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto non solo il Condominio ma anche lo stesso proprietario dell’appartamento sovrastante a quello del danneggiato che non abbia provveduto alla doverosa manutenzione ordinaria del proprio immobile, non impedendo così la penetrazione dell’acqua.

La Corte di Cassazione ha espresso detto principio in un caso in cui ha rigettato il ricorso del condomino dell’appartamento al piano superiore, atteso il nesso di causalità tra la mancata manutenzione del proprio immobile e l’evento dannoso cagionato all’appartamento sottostante dalle infiltrazioni di acqua piovana dovute, a monte, ad un difetto nel tetto dell’edificio.

In particolare, il condomino era stato dapprima ritenuto dal Giudice di Pace unico responsabile dei danni patiti dal danneggiato. Impugnata la suddetta pronuncia, il Tribunale aveva ritenuto il danno da infiltrazioni patito addebitabile in parte al condomino del piano superiore ed in parte all’intero Condominio; infatti, secondo il Tribunale, la causa principale delle infiltrazioni era da ascrivere, in primo luogo, alla vetustà del tetto del fabbricato ed, in via secondaria, ad una cattiva manutenzione dell’appartamento al piano superiore, privo di infissi e quindi oggetto di continui allagamenti.

Ha presentato ricorso in Cassazione il condomino dell’immobile sito al piano superiore censurando la pronuncia nella parte in cui asseriva, seppur parzialmente, la responsabilità in capo allo stesso per i danni riscontrati, avendo il Tribunale espressamente affermato che la causa delle infiltrazioni era essenzialmente dovuta alla vetustà del tetto.

La Corte di Cassazione, ha avallato quanto stabilito dal Tribunale, in ordine alle due cause che avrebbero contribuito a cagionare i danni: l’irregolarità del tetto e la mancata ordinaria manutenzione dell’appartamento di proprietà del ricorrente: per tale ragione il giudice d’appello ha correttamente addebitato a quest’ultimo una responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art 2051 c.c., dovuta – per l’appunto – al difetto di manutenzione dell’immobile, che – ove correttamente eseguita – sarebbe stata sufficiente ad impedire l’aggravamento della penetrazione d’acqua.

Cassazione Civile, 04.04.2018, n. 8393

Cassazione Civile, 04-04-2018, n. 8393