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Il danno da privazione della figura genitoriale deve essere specificamente provato

Il danno non patrimoniale derivante dalla privazione della figura paterna deve essere specificamente ed adeguatamente provato dal danneggiato, dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del figlio.

In ragione di tale principio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un figlio che aveva convenuto il padre in giudizio chiedendone la condanna alla corresponsione dell’assegno di mantenimento ed il risarcimento del danno esistenziale cagionato dalla mancata presenza della figura paterna nella propria vita.

Nel caso di specie, il Tribunale di Siena aveva dapprima condannato il padre alla corresponsione dell’assegno di € 1.000,00 al mese ed al pagamento di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale arrecato al figlio, ritenendo comprovata la lesione della qualità della vita di quest’ultimo; la Corte d’Appello successivamente aveva riformato la predetta sentenza diminuendo ad € 300,00 mensili l’assegno di mantenimento e rigettando la domanda di risarcimento del danno in quanto ritenuta sfornita di specifica ed adeguata prova.

Il figlio ha presentato dunque ricorso in Cassazione lamentando, tra gli altri, il mancato riconoscimento del danno, essendo la lesione – a detta del ricorrente – da ritenersi “in re ipsa”, ossia già contenuta negli stessi comportamenti inadempienti del padre e dunque già provata.

La Corte di Cassazione ha, in primo luogo, rammentato come la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori possa integrare gli estremi di un illecito civile risarcibile quale danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..

La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato come tale partita di danno non discenda automaticamente dal comportamento inadempiente del genitore, ma debba essere provata dal danneggiante che deve dimostrare adeguatamente di aver subito un radicale cambiamento di vita, nonché una alternazione della propria personalità ed esistenza.

Nel caso di specie la Corte ha rilevato una mancanza di prova in tal senso: la sindrome di ansietà emersa dalla perizia psicologica dimessa in giudizio era stata dallo stesso psicologo attribuita per la maggior parte ai connotati caratteriali del figlio, oltre che alla elevata conflittualità della separazione tra i genitori, non già all’assenza del padre.

In ragione di ciò, la Corte di Cassazione, nonostante l’assenza di rapporti tra padre e figlio per diversi anni, ha confermato il mancato riconoscimento del danno da privazione della figura genitoriale nei confronti del figlio non avendo quest’ultimo provato l’effettivo danno subito.

Cassazione Civile, 26.06.2019, n. 17164

Cassazione Civile, 26-06-2019, n. 17164