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Il debitore ha sempre interesse a contestare la regolarità di un pignoramento presso terzi

Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse ex art. 100 c.p.c. a contestare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l’impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un’espropriazione illegittimamente intrapresa.

Lo ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza del 21 febbraio scorso, in una vicenda che traeva origine dall’opposizione agli atti esecutivi proposta da una società debitrice, nell’ambito del quale veniva eccepito che il pignoramento dei titoli di credito proposto dal creditore avrebbe dovuto essere svolto non già nelle forme del pignoramento presso terzi, come avvenuto nel caso di specie, bensì nelle diverse forme del pignoramento diretto presso il debitore previste dall’art. 1997 c.c..

Nonostante la procedura esecutiva fosse stata dichiarata esecutiva per mancata iscrizione a ruolo in ragione della dichiarazione negativa resa dai terzi pignorati, la debitrice aveva comunque introdotto il giudizio di merito per chiedere la condanna del creditore alla rifusione delle spese.

Il Tribunale di Lecce, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo che la debitrice non avesse interesse ad agire “atteso che ogni eventuale epilogo non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti”.

Avverso tale sentenza, la società debitrice ha proposto ricorso per cassazione lamentando la circostanza di essere stata ritenuta carente di interesse ad agire nel proporre opposizione ad un pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti.

La Suprema Corte, investita della questione, ritenendo che dalla lacunosa sentenza impugnata potesse evincersi che l’insussistenza di interesse ad agire risiedesse nel fatto che i terzi avessero reso dichiarazione negativa, ha rammentato che è proprio mediante l’opposizione agli atti esecutivi che il debitore fa valere il vizio della procedura ed impedisce che la stessa, ancorché viziata, giunga egualmente a compimento con l’attribuzione di un bene che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per il tramite dell’espropriazione illegittimamente intrapresa.

Oltre a ciò, la Cassazione ha precisato che l’omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore non impedisce che il debitore esecutato possa pretendere la liquidazione delle spese processuali, in quanto tale pretesa si fonda sul principio della c.d. soccombenza virtuale, intesa come la fondatezza delle ragioni iniziali delle parti che prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere.

Per tali motivi, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Cassazione Civile, 21.01.2021, n. 1098

Cassazione Civile, 21.01.2021, n. 1098