Deve ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all’art. 650 c.p.c., allorquando – per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile successivo all’emissione del decreto monitorio ed integrante un caso fortuito (ad esempio un mero disguido della cancelleria) – l’ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione.
È singolare il caso posto all’attenzione della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale ha precisato il principio anzidetto con la sentenza n. 4448, depositata il 20 febbraio scorso ed allegata in calce.
Nel dettaglio, un’impresa edile aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un privato, che aveva in seguito proposto opposizione; nonostante l’eccezione pregiudiziale di tardività proposta dall’impresa, il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione e per l’effetto revocato il decreto ingiuntivo.
A seguito dell’appello promosso dall’impresa, invece, il Tribunale aveva accolto il gravame, ritenendo fondata l’eccezione di tardività dell’opposizione ed irrilevante il rilievo del debitore secondo il quale egli non avrebbe potuto agire nei termini vista l’impossibilità di visionare il fascicolo monitorio, erroneamente inviato all’Agenzia delle Entrate da parte della Cancelleria e restituito solo allo spirare del termine previsto per l’opposizione.
Il debitore è, dunque, giunto innanzi alla Cassazione, che ha condiviso le censure dell’uomo osservando che l’oggettiva impossibilità di esaminare il fascicolo monitorio, per fatto non imputabile all’ingiunto, integra un’ipotesi di caso fortuito e legittima l’ammissibilità dell’opposizione proposta oltre i termini.
La Cassazione ha argomentato la propria decisione, richiamando due pronunce seppur risalenti, l’una della Corte Costituzionale (sentenza n. 120/1976) e l’altra della Cassazione medesima (sentenza n. 13132/1995), con le quali si era affermata l’ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo ancorchè proposta oltre il termine, non solo se l’ingiunto dia prova della mancata conoscenza del decreto (ad esempio per effetto di una irregolarità di notifica o di ipotesi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore), ma anche qualora dimostri una conoscenza “non tempestiva”, ossia di aver acquisito cognizione del decreto solo quando il termine di quaranta giorni è ormai decorso.
Secondo la Corte, dunque, la mera notificazione del decreto ingiuntivo non può ritenersi sufficiente a consentire all’ingiunto di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa: al fine di salvaguardare detto diritto occorre, infatti, che lo stesso possa conoscere e valutare adeguatamente la prova scritta posta a fondamento del decreto, decidendo se proporre o meno opposizione e, in caso positivo, su quali argomenti fondarla, senza che rilevi peraltro la conoscenza che egli abbia avuto in precedenza ovvero aliunde di detta documentazione (ad esempio messe in mora inoltrate al debitore).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, il Collegio ha evidenziato come il fascicolo fosse stato erroneamente trasmesso ad un ufficio estraneo al procedimento (Agenzia delle Entrate) prima che scadesse il termine per l’opposizione, integrando tale circostanza un’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 650, primo comma c.p.c.: si era trattato, infatti, di un evento imputabile all’attività di terzi, oggettivamente al di fuori dell’ordinaria prevedibilità e certamente non riconducibile soggettivamente all’opponente, in favore del quale doveva necessariamente conseguire lo slittamento del termine di cui all’art. 641 c.p.c.
In forza di tali rilievi la Cassazione ha dunque accolto il ricorso dell’uomo, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale in diversa composizione, affinché provveda in conformità al principio di diritto enunciato.
Cassazione Civile, 20.02.2020, n. 4448
Cassazione Civile, 20-02-2020, n. 4448