L’amministratore condominiale che non può pagare il premio per l’assicurazione dell’edificio condominiale perché le casse sono vuote è esonerato da responsabilità se ha provveduto a mettere in mora per iscritto i condomini morosi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione precisando che non è necessario che egli faccia ricorso al giudice contro gli inadempienti per ottenere un decreto ingiuntivo.
Ciò sul presupposto che “l’art. 63 disp. att. cc. non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi (“può ottenere decreto di ingiunzione…”)“.
Sulla base di tale argomentazione, quindi, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito di escludere la violazione dell’obbligo di diligenza dell’amministratore, il quale- nel caso esaminato – si era comunque attivato nella raccolta dei fondi necessari per il pagamento del premio mettendo in mora i condomini morosi.
La Cassazione ha anche avuto modo di precisare che l’indagine sull’osservanza degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia da parte del mandatario (quale è l’amministratore) esula dal sindacato di legittimità della Corte, rientrando nella competenza del giudice del merito.
Pertanto, nel caso di specie, l’amministratore è stato esonerato da qualsiasi profilo di responsabilità per non avere l’assicurazione indennizzato i danni derivanti da un incendio del tetto condominiale.
Cassazione Civile, 20.10.2017, n. 24920
Cassazione Civile, 20-10-2017, n. 24920