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Il decreto ingiuntivo è dichiarato inefficace solo se non notificato

L’inefficacia del decreto ingiuntivo può essere dichiarata ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c. solo con riferimento a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Massa aveva dichiarato l’inefficacia di un decreto ingiuntivo per l’inesistenza giuridica della notificazione; nel caso di specie, la notificazione era stata effettuata dall’ufficiale giudiziario presso l’indirizzo indicato dal notificante, mentre l’ingiunto aveva dimostrato di avere altrove la propria residenza anagrafica.

La Suprema Corte ha rilevato che, in assenza della dimostrazione da parte della notificante di aver eseguito le dovute ricerche prima dell’avvio del procedimento notificatorio, si sarebbe dovuto considerare la notifica al più nulla, non già inesistente.

La Corte ha infatti ribadito che, in virtù dei principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza della notificazione è configurabile nel caso di mancanza materiale dell’atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere «un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità».

Pertanto, ad avviso della Corte, nel caso esaminato l’istanza di inefficacia del decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere accolta dal Tribunale, essendo in tal caso l’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c. l’unico rimedio esperibile dall’ingiunto.

Il ricorso è stato dunque accolto e l’istanza di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo è stata rigetta.

Cassazione Civile, 02.10.2018, n. 23903

Cassazione Civile, 02-10-2018, n. 23903