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Decreto ingiuntivo: la notifica alla precedente residenza del debitore è esistente

È giuridicamente esistente (seppure nulla) la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta presso la vecchia residenza del debitore che si è appena trasferito.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24834/2017 (qui sotto allegata) con cui è stato dichiarato inammissibile ricorso di una donna che aveva presentato opposizione a precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto e che lamentava l’inesistenza della notifica del predetto decreto.

Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello avevano ritenuto esistente la notifica eseguita presso la residenza precedente della ricorrente e configurabile al più un vizio di nullità (anziché di giuridica inesistenza). In Cassazione, la donna ha rilevato nuovamente la totale e radicale difformità tra paradigma astratto (basato sulla non conoscibilità della residenza attuale) e fattispecie concreta (nella quale la residenza era viceversa conoscibile).

Tuttavia, la Suprema Corte, richiamando altri precedenti giurisprudenziali, ha rammentato che l’inesistenza della notificazione – in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo – è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; altrimenti ogni altra difformità ricade nella categoria della nullità.

Tali elementi essenziali consistono nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato a cui la legge riconosce la possibilità giuridica di compiere detta attività, e nell’attività di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento.

La Corte ha ribadito che quando il destinatario della notifica si sia trasferito, da un lato, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’art 143 c.p.c. (notifica agli irreperibili), ma, dall’altro, l’inesistenza della notifica si verifica soltanto se questa è stata eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario; diversamente si configura la mera nullità della stessa.

Il destinatario della notifica nulla resta comunque tutelato, potendo, se ne ricorrono tutti i presupposti, agire avverso la notifica di un decreto ingiuntivo, nelle more divenuto definitivo, a mezzo di opposizione tardiva all’ingiunzione ex art. 650 c.p.c., sempre che il vizio della notifica integri almeno una nullità rilevante.

Alla luce di tali principi, nel caso di specie, non poteva dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo ove egli risiedeva immediatamente prima di trasferirsi e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Cassazione Civile, 20.10.2017, n. 24834

Cassazione Civile, 20-10-2017, n. 24834