Per la Cassazione risulta legittima la riduzione del contributo di mantenimento del genitore in favore della prole, con rimodulazione relazionata al contestuale ampliamento del diritto di visita e di frequentazione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Venezia, in sede di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di due figlie minori nate dalla convivenza dei genitori, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva stabilito la collocazione prevalente di queste presso la madre, con previsione però di un ampliamento delle modalità di frequentazione e soggiorno delle stesse presso il padre; in ragione di ciò, i giudici veneziani avevano altresì ridotto il contributo al mantenimento a carico dell’uomo per effetto del maggior tempo trascorso con le figlie.
La madre ha proposto ricorso per cassazione ritenendo illogica la motivazione della Corte d’appello in merito alle modifiche inerenti al diritto di visita chiesto dal padre e alla riduzione del contributo al mantenimento a carico di costui.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 3203 del 10.02.2021, ha ritenuto corretta dal punto di vista logico la motivazione della Corte territoriale, avendo quest’ultima dato rilievo al fine di giustificare la riduzione del contributo al mantenimento alle modifiche conseguenti all’ampliamento del diritto di visita del padre, tenuto conto del relativo obbligo di contribuzione diretto durante i suddetti periodi, nonché al fatto che attualmente entrambe le figlie frequentano durante il periodo scolastico un convitto.
Alla luce di quanto esposto, la Cassazione ha respinto il ricorso della madre e confermato la diminuzione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre.
Cassazione Civile, 10.02.2021, n. 3203
Cassazione Civile, 10.02.2021, n. 3203