Venendo meno per effetto della morte della madre l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, fondamentali nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale ex art. 269 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19824 depositata in data 22.09.2020, si è pronunciata sul tema del rapporto tra diritto della madre all’anonimato e diritto del figlio all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica.
Nel caso di specie, avverso la sentenza di appello che, in conformità al giudizio di primo grado, aveva riconosciuto la maternità e dichiarato giudizialmente lo stato di figlio, è stato proposto ricorso per cassazione da parte di un figlio per vedere affermata la prevalenza del diritto all’anonimato nell’ipotesi in cui la madre sia morta e non abbia mai revocato tale scelta.
Il Supremo Collegio ha ricordato che, in linea generale, qualora il figlio promuova un giudizio di accertamento giudiziale di maternità, il giudice deve interpellare la madre per verificare la possibilità di revoca dell’anonimato, in quanto è necessario bilanciare l’esigenza di riservatezza dell’identità della madre e l’interesse del figlio all’accertamento del proprio status.
Tuttavia, ha continuato la Corte, non v’è dubbio che qualora la madre muoia, l’esigenza di tutela degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ritenuto ammissibile l’azione di accertamento giudiziale di maternità perché proposta dopo che il diritto all’anonimato della madre si era indebolito e perché la donna aveva dimostrato nei fatti di aver superato l’originaria scelta dell’anonimato, nominando il controricorrente nel testamento.
Cassazione Civile, 22.09.2020, n. 19824
Cassazione Civile, 22.09.2020, n. 19824