La separazione personale dei coniugi è un istituto di carattere tendenzialmente transitorio che incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio.
Con la separazione infatti i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà, mentre rimangono a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
La separazione può essere:
– legale: nel momento in cui si chiede l’intervento di un giudice (oppure si ricorre alla negoziazione assistita da avvocato o alla dichiarazione di fronte al Sindaco) e può essere consensuale o giudiziale;
– di fatto: non comporta l’intervento di un giudice né di altra autorità.
Aree tematiche specifiche:
a) separazione consensuale;
b) separazione giudiziale;
c) accordi di negoziazione assistita;
d) modifica delle condizioni di separazione;
e) assegnazione della casa familiare – presupposti – tutela: la trascrizione del provvedimento;
f) affidamento dei figli;
g) mantenimento dei figli:
– ripartizione tra i genitori;
– l’assegno di mantenimento ordinario;
– le spese straordinarie;
– strumenti di tutela;
– concorso dei nonni al mantenimento;
h) mantenimento del coniuge:
– criteri di quantificazione dell’assegno;
– strumenti di tutela: il sequestro dei beni, gli ordini di pagamento diretto, l’ipoteca giudiziale;
Ulteriori informazioni sul diritto di famiglia le trovi nella nostra sezione News&Documenti o nella nostra sezione FAQ.
Separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi è un istituto di carattere tendenzialmente transitorio che incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio.
Con la separazione infatti i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà, mentre rimangono a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
La separazione può essere:
– legale: si chiede l’intervento di un giudice (oppure si ricorre alla negoziazione assistita da avvocato o alla dichiarazione di fronte al Sindaco) e può essere consensuale o giudiziale;
– di fatto: non comporta l’intervento di un giudice né di altra autorità.
Aree tematiche specifiche:
a) separazione consensuale;
b) separazione giudiziale;
c) accordi di negoziazione assistita;
d) modifica delle condizioni di separazione;
e) assegnazione della casa familiare – presupposti – tutela: la trascrizione del provvedimento;
f) affidamento dei figli;
g) mantenimento dei figli:
– ripartizione tra i genitori;
– l’assegno di mantenimento ordinario;
– le spese straordinarie;
– strumenti di tutela;
– concorso dei nonni al mantenimento;
h) mantenimento del coniuge:
– criteri di quantificazione dell’assegno;
– strumenti di tutela: il sequestro dei beni, gli ordini di pagamento diretto, l’ipoteca giudiziale;
Ulteriori informazioni sul diritto di famiglia le trovi nella nostra sezione News&Documenti o nella nostra sezione FAQ.