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Il diritto di regresso per il mantenimento del figlio naturale presuppone l’accertamento giudiziale della filiazione

Il diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla sua nascita sorge solo con l’accertamento giudiziale della filiazione naturale.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza qui sotto allegata.

In particolare, il figlio, a seguito dell’accertamento giudiziale della filiazione naturale avvenuto qualche anno dopo la morte della madre, aveva chiesto al padre, da un lato, il risarcimento del danno non patrimoniale per l’assenza genitoriale protrattasi negli anni, dall’altro, il rimborso della quota parte sostenuta per il suo mantenimento esclusivamente dalla madre defunta.

Il Tribunale e la Corte d’Appello, pur riconoscendo il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, non avevano invece riconosciuto il diritto del figlio, successore della madre, di agire per il rimborso delle spese da quest’ultima anticipate per il suo mantenimento in quanto tale diritto di regresso avrebbe avuto come presupposto l’accertamento giudiziale dello status di figlio naturale, avvenuto dopo la morte della donna.

 Ha presentato ricorso in Cassazione il figlio censurando tale ultima statuizione; a detta del ricorrente il dovere del genitore di mantenere il figlio sarebbe sorto con la filiazione, a  prescindere dal riconoscimento.

La Suprema Corte, conformandosi a quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che: “il diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, sorge solo con l’accertamento dello status in capo all’altro genitore naturale”; pertanto tale azione di recupero “non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale”.

Dunque, poiché l’accertamento dello status di figlio naturale era intervenuto a distanza di anni dalla morte della madre, all’epoca del decesso di quest’ultima non era ancora sorto alcun diritto di regresso in capo alla stessa, ragione per cui tale azione di rimborso non sarebbe potuta essere trasmessa al figlio.

In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato solamente il risarcimento del danno non patrimoniale.

Cassazione civile, 29.08.2018, n. 21364

Cassazione Civile, 29-08-2018, n. 21364