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Divorzio: di nuovo addio al tenore di vita

Il mero divario reddituale e l’elevato tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio non giustificano il riconoscimento di un assegno di divorzio da parte di un coniuge in favore dell’altro.

Ribadendo ed applicando tale principio, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza qui sotto allegata, ha accolto il ricorso di un ex marito che aveva chiesto la revoca dell’assegno divorzile riconosciuto in favore dell’ex moglie nei gradi di giudizio precedenti; in particolare il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano, nel riconoscere l’assegno alla donna, avevano dato rilievo all’evidente disparita reddituale dei coniugi – lei impiegata, lui facoltoso professionista – nonché all’elevato tenore di vita mantenuto dagli stessi durante la convivenza matrimoniale.

L’ex marito ha dunque proposto ricorso in Cassazione evidenziando, da un lato, l’erronea valutazione da parte della Corte d’Appello del tenore di vita goduto durante il matrimonio e, dall’altro lato, l’omessa valutazione dell’adeguatezza dei redditi della ex moglie, a suo dire, sufficienti a garantirle un tenore di vita autonomo e dignitoso.

Nel pronunciarsi sul ricorso, la Corte di Cassazione ha riassunto gli orientamenti giurisprudenziali susseguitesi negli anni circa la qualificazione dell’assegno divorzile ed approdati, da ultimo, alla nota sentenza n. 18287/2018, con la quale le Sezioni Unite hanno confermato l’abbandono del paramento del tenore di vita ed evidenziato la natura compensativa e perequativa dell’assegno, precisando che ai fini del riconoscimento dell’emolumento in questione “la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio deve essere direttamente causata dalle scelte di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un ex coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia”.

Altresì, ad avviso del Collegio, accanto a tale funzione può concorrere in determinati casi anche quella assistenziale: in tutti i casi in cui l’assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la ricordata funzione compensativa, può comunque essere riconosciuto un contributo qualora l’altro coniuge non goda di autosufficienza economica; e ciò, non già al fine di garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto manente matrimonio, ma al fine di assicurargli una vita autonoma e dignitosa.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha evidenziato come la richiedente fosse titolare di un reddito mensile di  € 2.000,00 ed altresì titolare di diverse proprietà immobiliari di provenienza ereditaria; di talché ha ritenuto che lo squilibrio economico tra le parti e l’elevato livello reddituale dell’ex marito non fossero elementi sufficienti a legittimare il riconoscimento dell’assegno divorzile alla moglie.

Cassazione Civile, 07.10.2019, n. 24934

Cassazione Civile, 07-10-2019, n. 24934