Il nuovo e duraturo regime di vita more uxorio nonché l’avvio di attività commerciale costituiscono elementi che, unitamente considerati, devono indurre a ritenere non dovuto alcun assegno divorzile.
Lo ha stabilito la Corte d’appello di Roma con una recente sentenza in una causa di divorzio tra due ex coniugi.
Nel caso di specie, un marito aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, il quale aveva stabilito il versamento a carico di costui di un assegno divorzile pari ad € 450,00 a favore della ex moglie.
In particolare, l’uomo aveva lamentato come il giudice di primo grado non avesse tenuto conto, ai fini della concessione dell’emolumento, dell’intrapresa convivenza presso l’abitazione del nuovo compagno della ex moglie, nonché dell’avviamento di un nuovo esercizio commerciale da parte di quest’ultima.
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello del marito, rilevando da un lato la circostanza che l’appellata nulla aveva eccepito in merito alla convivenza duratura con il nuovo compagno, il quale percepiva una retribuzione annua pari a oltre € 30.000,00; dall’altro lato, il fatto che l’attività di vendita di articoli da regalo della donna fosse continua e attiva da oltre otto anni, a testimonianza della sua redditività.
In ragione di ciò, la Corte d’appello capitolina ha riformato la sentenza del Tribunale e dichiarato cessato l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile da parte dell’ex marito.
Corte d’appello di Roma, 09.04.2021, n. 2806
Corte d’appello di Roma, 09.04.2021, n. 2806