Secondo la Cassazione, la ex moglie che vive in una condizione più “dimessa” rispetto al marito ha diritto all’assegno divorzile.
I Giudici si sono pronunciati sul ricorso di un uomo che aveva visto rigettata, sia in primo grado che in grado d’appello, la propria richiesta di modifica delle condizioni della separazione giudiziale nella parte in cui, tra l’altro, veniva obbligato all’assegno divorzile a favore della ex moglie.
Anche la Suprema Corte ha respinto il ricorso ritenendo che i giudici d’appello avessero correttamente indicato gli elementi positivi del proprio motivato convincimento quanto ai presupposti del diritto all’assegno di mantenimento divorzile.
Si è tenuto conto, in particolare, di quanto stabilito dalla recente sentenza n. 11504/2017 (https://www.studiofronzonidemattia.it/rivoluzione-in-cassazione-per-lassegno-di-divorzio-non-conta-piu-il-tenore-di-vita-goduto-durante-il-matrimonio/) della Corte di Cassazione ed è stato rilevato che l’ex coniuge appariva in una condizione economica complessivamente “più dismessa” rispetto al marito, ma sopratutto incisa, sotto il profilo dell’indipendenza economica stessa, da fattori quali le peggiorate condizioni fisiche, l’età e le energie non più giovanili.
Tali elementi, secondo la Corte, giustificano la conferma della misura di contribuzione, posto che la più recente giurisprudenza ha abbandonato il pluriconsolidato parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ritenendo che debba, invece, considerarsi l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede, posta la natura “assistenziale” dell’assegno divorzile.
Cassazione Civile, 08.08.2017, n. 19721
Cassazione Civile 8 agosto 2017, n. 19721