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Divorzio: assegno alla ex se è sconosciuta la data del suo pensionamento

Nella valutazione comparativa delle situazioni reddituali dei coniugi, al fine di riconoscere l’assegno di divorzio, il giudice deve conoscere e specificare la data futura di pensionamento del coniuge richiedente l’assegno, non essendo sufficiente una collocazione generica delle prospettive pensionistiche del medesimo.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una donna che si era vista negare dalla Corte d’Appello – in contrasto con quanto previamente stabilito dal Tribunale – il diritto all’assegno divorzile in ragione dell’assenza di disparità tra i redditi dei coniugi.

In particolare, la Corte d’Appello aveva evidenziato il fatto che l’indennità di mobilità di cui era titolare l’ex moglie (invalida al 50%) sarebbe stata sostituita – nel corso dell’anno 2014 – da un trattamento pensionistico di circa 1.700,00 euro mensili, non specificando alcuna data futura di effettiva percezione, tale da garantirle un sostentamento economico.

L’ex moglie si è rivolta alla Corte di Cassazione, denunciando l’errata valutazione delle risultanze probatorie emerse in giudizio in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi; secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’Appello non avrebbe valutato le condizioni di salute della donna, la effettiva consistenza dei redditi da lavoro dipendente di cui era titolare, né avrebbe motivato le effettive prospettive pensionistiche della stessa che sarebbe dovuta andare in pensione dall’1 agosto 2024.

La Corte di Cassazione, ritenendo fondate le censure della donna, ha colto un difetto assoluto di motivazione in ordine ad un aspetto decisivo per la comparazione delle capacità reddituali dei coniugi, ossia la data del pensionamento dell’ex moglie, che la Corte d’Appello aveva collocato “nel corrente anno”, senza però fornire alcuna specificazione e giustificazione in merito.

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell’ex moglie e rinviato alla Corte d’Appello “per un nuovo esame che dia conto motivatamente della data del previsto pensionamento della ricorrente”.

Cassazione Civile, 02.05.2018, n. 10417

Cassazione-Civile, 02-05-2018, n. 10417