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Divorzio: assegno riconosciuto alla ex quarantatreenne disoccupata

L’età, la disoccupazione, la mancanza di specializzazione professionale e la crisi del mercato del lavoro giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell’ex moglie priva di mezzi e del tutto non economicamente autosufficiente.

In tal modo, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in merito alla spettanza dell’assegno divorzile con la sentenza n. 10084 dello scorso 10 aprile.

Nello specifico caso, la Corte d’Appello, in riforma di quanto precedentemente stabilito dal Tribunale, aveva riconosciuto a favore di una moglie un assegno divorzile di € 150,00 mensili sulla base delle seguenti circostanze:  a) la donna, quarantatreenne, viveva con la madre e con il figlio avuto da un’altra relazione; b) era disoccupata e priva di reddito o di ulteriori introiti; c) non aveva acquisito alcuna specifica professionalità; d) la crisi del mercato, più severa nella regione di residenza della richiedente (Sardegna), non permetteva alla stessa di reperire con facilità una occupazione.

L’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza affermando come il giudice d’Appello avesse omesso l’esame della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile e dell’instaurazione da parte della ex moglie di una convivenza more uxorio con un altro uomo dalla quale era nato anche un figlio.

La Suprema Corte ha ritenuto non fondate le doglianze dell’ex marito, considerando invece le motivazioni adottate dalla Corte d’Appello esistenti, del tutto fondate e conformi ai parametri normativi e giurisprudenziali che sottendono all’accertamento del diritto all’assegno divorzile ed alla sua quantificazione, avuto riguardo sia all’orientamento della Cassazione ritradotto con la c.d. sentenza “Grill” (sent. n. 11504/2017), sia al più recente indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 18287/2018.

La Cassazione, infatti, ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente verificato ed analizzato, da un lato, la presenza di una condizione di non autosufficienza economica della moglie e la ricorrenza di tutti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 5 della legge di divorzio e, dall’altro, il difetto di prova circa l’instaurazione di una nuova convivenza, stabile e duratura, da parte della donna.

In ragione di ciò, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex marito.

Cassazione Civile, 10.04.2019, n. 10084

Cassazione Civile, 10-04-2019, n. 10084