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Divorzio: confermato di nuovo l’addio al tenore di vita!

La Corte di Cassazione ha nuovamente confermato il recente orientamento rivoluzionario espresso con la sentenza n. 11504/2017 (Rivoluzione in cassazione per lassegno di divorzio non conta piu il tenore di vita goduto durante il matrimonio) secondo il quale il riconoscimento dell’assegno di divorzio al coniuge deve prescindere dal tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, dovendo invece valutarsi se sussista o meno l’autosufficienza del richiedente.

Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di un marito facoltoso che, sia in Tribunale sia avanti la Corte d’Appello, aveva visto disposto a suo carico un assegno di divorzio in favore della ex moglie: per i giudici del merito andava data rilevanza preminente alla circostanza che tra la situazione reddituale e patrimoniale dell’uomo e quella della donna esisteva una forte sproporzione e che solo con un contributo da parte del primo, la seconda avrebbe potuto mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il marito ha, dunque, proposto impugnazione censurando come il Tribunale e la Corte d’Appello non avessero adeguatamente considerato la circostanza dell’attribuzione alla moglie di una cospicua somma prima della pronuncia di divorzio, oltre che la effettiva situazione economica della medesima.

La doppia pronuncia conforme è stata ribaltata dalla Cassazione sul presupposto che gli aspetti ai quali si sarebbe dovuto dare rilevanza per stabilire se la ex moglie avesse o meno diritto al mantenimento erano altri: ad avviso della Suprema Corte, i giudici del merito avrebbero dovuto considerare che la donna era una professoressa di matematica, aveva compiuto diversi investimenti immobiliari produttivi di frutti dalla stessa percepiti ed era proprietaria di un’abitazione. Tali circostanze, debitamente considerate, avrebbero indotto a ritenere la donna autosufficiente e, pertanto, non meritevole di percepire un assegno di divorzio dall’ex marito. La parola torna pertanto al giudice del merito.

Cassazione Civile, 29.08.2017, n. 20525

Cassazione Civile, 29-08-2017, n. 20525