Con l’ordinanza 20/02/2017, n. 4292, la Sezione VI della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema delle indagini attraverso la polizia tributaria, ribadendo che il potere del giudice di disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, al fine della determinazione dell’assegno divorzile, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova.
Secondo la Corte dunque si tratta di uno uno strumento eccezionale, di cui fare uso, nell’ambito del potere discrezionale spettante al giudice, solo allorchè il materiale probatorio del richiedente la prova, risulti incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova, e comunque, non può essere usato a fini meramente esplorativi.