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Divorzio: la moglie depressa va mantenuta

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle condizioni che giustificano l’assegno divorzile a favore del coniuge che dichiara di non poter provvedere al suo mantenimento.

Nel caso di specie, una ex moglie aveva proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Torino che non le aveva riconosciuto un assegno divorzile, in quanto la stessa non aveva adeguatamente dimostrato l’impossibilità di conseguire un reddito utile.

La Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento delle doglianze della ricorrente, aveva riconosciuto l’assegno divorzile in suo favore ritenendo che la reclamante avesse debitamente dimostrato di aver cercato lavoro, anche partecipando a corsi di riqualificazione.

Nello specifico, il Collegio aveva evidenziato come le circostanze di fatto quali la prolungata disoccupazione, congiuntamente al raggiungimento di un’età che rendeva complicato trovare impiego, avessero altresì comportato un peggioramento dello stato di salute della moglie che soffriva di depressione e ansia, e fossero tali da smentire la decisione del Tribunale circa la mancata prova dell’impossibilità di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento.

Il marito, dunque, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omesso esame della Corte sui dati reddituali e patrimoniali delle parti, avendo lo stesso ritenuto dimostrato un minor reddito percepito, nonché l’assenza di prova in ordine allo stato ansioso della moglie ritenuto invalidante.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dal marito ritenendo che la Corte territoriale avesse esaminato ogni questione posta alla sua attenzione e, dunque, ha confermato il conferimento dell’assegno divorzile a favore della moglie.

Cassazione Civile, 02.10.2020, n. 21140

Cassazione Civile, 02.10.2020, n. 21140