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Il “divorzio lampo” straniero senza previa separazione è efficace anche in Italia

I tempi brevi e l’assenza di una previa fase di separazione previsti dalla normativa straniera non costituiscono un ostacolo al riconoscimento da parte del giudice italiano della pronuncia di divorzio straniera, a maggior ragione se fondata sull’accordo delle parti volto a definire la cessazione della vita coniugale.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 12473, qui sotto allegata, con la quale ha rigettato il ricorso dell’ex marito che contestava il riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Galati (Romania).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Venezia aveva proceduto alla delibazione della sentenza straniera, anche in considerazione della congiunta volontà delle parti espressa nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato nel paese straniero.

Si è rivolto alla Cassazione l’ex  marito denunciando, tra l’altro, la contrarietà all’ordine pubblico della delibata sentenza straniera di “divorzio-lampo”, non rispettosa dei tempi di procedura congrui alla delicatezza della decisione.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui «in tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decoroso di un periodo di tempo adeguato … non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto».

In forza di tale principio, la Corte di Cassazione ha confermato l’efficacia della sentenza straniera in Italia, ritenendola perfettamente  conforme al principio dell’ordine pubblico del nostro Paese.

Cassazione Civile, 21.05.2018, n. 12473

Cassazione Civile, 21-05-2018, n. 12473