L’assegno di divorzio ha una funzione equilibratrice-perequativa e deve tener conto non solo delle rispettive condizioni economiche patrimoniale, bensì del contributo fornito dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità future ed all’età.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine al contrasto giurisprudenziale insorto sul riconoscimento dell’assegno di divorzio sulla base del criterio dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente, così come previsto della Suprema Corte con la sentenza n. 11504/2017 (rivoluzione-in-cassazione-per-lassegno-di-divorzio-non-conta-piu-il-tenore-di-vita-goduto-durante-il-matrimonio/).
In particolare la questione quivi trattata sorge in seno ad un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in cui il Tribunale di Reggio Emilia, in prima battuta, aveva riconosciuto a favore dell’ex moglie un assegno divorzile pari ad euro 4000,00 mensili; pronuncia del tutto riformata dalla Corte d’Appello che non aveva previsto alcun diritto al contributo divorzile alla donna poiché percettrice di uno stipendio decisamente superiore alla media, nonché titolare di un patrimonio immobiliare cospicuo. L’agiatezza dell’ex moglie, infatti, aveva indotto la Corte d’Appello ad escludere l’assegno divorzile proprio in ragione dell’autosufficienza economica della stessa.
La donna ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando come il criterio dell’autosufficienza economica, così come adottato dalla Corte d’Appello, sia foriero di gravi ingiustizie sostanziali, in particolare per i matrimoni di lunga durata ove il coniuge più debole che abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari improvvisamente si trova costretto a mutare radicalmente la propria conduzione di vita.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, dapprima, formulato un excursus sul quadro legislativo susseguitosi negl’anni per poi soffermarsi sulla comparazione tra i due principali orientamenti: a) quello più risalente enucleato dalla sentenza n. 11490/1990 e mantenuto per quasi un trentennio, secondo il quale l’assegno divorzile ha carattere esclusivamente assistenziale e presuppone l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quella mantenuto in costanza di matrimonio; b) quello più recente enucleato dalla sentenza n. 11504/2017 che ha individuato come parametro per l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge la non autosufficienza economica dello stesso, indipendentemente dal tenore di vita matrimoniale.
Terminata la valutazione comparativa tra i due orientamenti, le Sezioni Unite rivelano la loro posizione che si pone ad un livello intermedio; da un lato sostengono l’inattualità del precedente orientamento ancorato al tenore di vita e la sua inadeguatezza rispetto ad una mutata valorizzazione delle scelte personali, dall’altro considerano il nuovo orientamento non radicato su fattori oggettivi e interrelazionali, ma rigidamente ancorato ad una condizione di mancanza di autonomia economica da valutare in considerazione delle condizione soggettiva del richiedente del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale.
La Sezione Unite dunque hanno ritenuto di abbandonare i precedenti orientamenti e di riconoscere all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, compensativa e perequativa che si fonda su principi costituzionali di dignità e solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Pertanto il giudizio di adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente che sottende alla determinazione dell’assegno deve essere ancorato ad un criterio composito che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniale e dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e dell’età”.
Ecco dunque che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell’enunciare questo pressoché nuovo orientamento, hanno accolto il ricorso presentato dalla moglie e manifestato il loro dissenso al rigido criterio dell’autosufficienza economica a fondamento del riconoscimento dell’assegno divorzile.
Cass. Civ., Sez. Unite, 11.07.2018, n. 18287
Cass. Civ., Sez. Unite, 11-07-2018, n. 18287