La donazione della casa familiare al coniuge separato è revocabile per sopravvenienza di figli, senza violazione del principio di uguaglianza tra familiari: la situazione del coniuge e del figlio non sono equiparabili, poiché il legame tra genitore e discendente è espressione di una relazione giuridica diretta destinata a non venir meno, mentre il rapporto dei coniugi ha diversa natura ed è soggetto a modifiche nel tempo.
Questo è il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in un caso sorto nel 2008 in cui il marito aveva adito il Tribunale per chiedere la revoca della donazione effettuata nei confronti della moglie separata avente ad oggetto, tra l’altro, la proprietà dell’appartamento adibito a casa familiare. In particolare l’uomo chiedeva la revoca della donazione per due motivi: ingratitudine e per la sopravvenienza di un figlio con la nuova compagna.
Il Tribunale aveva respinto la domanda di revocazione per ingratitudine, ma aveva ritenuto fondata la richiesta per sopravvenienza del figlio.
La Corte d’appello in seguito adita aveva confermato la decisione del Tribunale, respingendo l’impugnazione.
La moglie, pertanto, ha proposto ricorso in cassazione con ben otto motivi, volti a far riconoscere, in primo luogo, il carattere remunerativo della donazione da parte dell’ex marito per i “servizi coniugali” da lei svolti in costanza di matrimonio ed, in secondo luogo, la violazione del principio si uguaglianza sancito dall’art. 3 della Cost. consequenziale alla revoca della donazione.
La Corte ha respinto il ricorso su tutte le censure sollevate dalla donna ed, in particolare, sulla presunta asserita disuguaglianza tra i membri di un nucleo famigliare a seguito della revoca di una precedente donazione fatta al coniuge.
La Cassazione, infatti, ha espressamente affermato a tal riguardo che “la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, (…) considerato che i legame fra genitore e discendente è espressione di una relazione giuridica diretta e destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra coniugi ha natura diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della loro vita”.
La Suprema Corte ha, quindi, rigettato l’intero ricorso confermando la revocabilità della donazione immobiliare secondo quanto era già stato stabilito in sede di merito.
Corte di Cassazione, 29.01.2018, n. 2106
Cassazione Civile, 29-01-2018, n. 2106