L’elargizione di una somma consistente di denaro a mezzo di bonifico bancario per spirito di liberalità costituisce una donazione diretta che richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità.
Con la sentenza n. 18725/2017 le Sezioni Unite dell Cassazione hanno tentato di chiarire per l’ennesima volta – ma con approfondite argomentazioni – quale sia la linea di confine tra una donazione diretta e una donazione indiretta, escludendo che tale elargizione sia una donazione indiretta e che, in quanto tale, prescinde da formalismi.
La Suprema Corte fonda la propria pronuncia affermando che nel bonifico bancario la banca è semplicemente un esecutore dell’ordine che le ha impartito il correntista ed il passaggio di valori patrimoniali (ingenti) avviene nei fatti da un soggetto direttamente ad un altro soggetto: eguale passaggio – secondo i giudici – avviene, nella consegna di un titolo al portatore brevi manu o nell’emissione di un assegno a favore del donatario sempre solo se animati da spirito di liberalità, sempre che siano animati da spirito di liberalità. Diversamente, costituiscono donazione indiretta il pagamento di un debito altrui o di un prezzo dovuto da altri, la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, la rinuncia a un proprio credito.
Stante la natura di donazione diretta della predetta operazione, il difetto della forma solenne comporta la nullità dell’atto con la conseguenza che, ove questa sia fatta valere, la somma di denaro si considera come mai uscita dalle tasche di chi la ha donata. Pertanto, come avvenuto nel caso esaminato dalla Corte, se il donante muore gli eredi di questo possono impugnare la donazione e chiederne la restituzione al beneficiario a prescindere dall’eventuale lesione della legittima.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27.07.2017, n. 18725
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27-07-2017, n. 18725