La sopravvenuta autorizzazione al Curatore del Fallimento a stare in giudizio ha efficacia sanante retroattiva.
Pertanto il deposito di un reclamo anche se privo dell’autorizzazione interrompe il decorso del termine previsto per l’impugnazione e impedisce la formazione del giudicato
Decreto Corte d’Appello di Venezia, 18 novembre 2015
17231