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Escluso l’addebito per infedeltà in assenza di rapporti intimi

Qualora i coniugi non intrattengano per diverso tempo rapporti intimi, il successivo tradimento di uno dei due non giustifica l’addebito.

È quanto ha affermato la Corte di Cassazione in un caso in cui un marito aveva impugnato la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona aveva rigettato gli appelli, l’uno principale e l’altro incidentale, proposti dai coniugi contro la sentenza del Tribunale di Macerata che, pronunciata la loro separazione giudiziale, aveva respinto le reciproche domande di addebito ed aveva disposto a carico del marito ed in favore della moglie un assegno di mantenimento di Euro 1500 mensili.

A prescindere dalle questioni di natura economica, per quanto attiene le rispettive domande di addebito, la Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato quanto affermato dalla Corte d’Appello.

I coniugi, infatti, si erano concentrano soprattutto sulle cause della crisi familiare: la donna aveva richiamato la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, mentre l’uomo si era soffermato sul distacco verso i suoi parenti manifestato dalla consorte.

Per la Cassazione, tuttavia, tali condotte costituiscono elementi assolutamente irrilevanti, poiché – come già riconosciuto in sede di appello – era stato appurato che «il matrimonio era in crisi» da tempo e che la convivenza, precisamente, era divenuta intollerabile da quando  «i coniugi avevano cessato di avere rapporti intimi»: la freddezza in camera da letto, quindi, era stata considerata la causa della crisi, mentre il tradimento di lui e l’atteggiamento di lei erano, secondo i giudici, solo delle conseguenze di una crisi già in atto.

Cassazione Civile, 08.09.2017, n. 21017

Cassazione Civile, 08-09-2017, n. 21017