Tribunale di Udine, 22 febbraio 2017
Deve essere ammesso in via chirografaria (non sussistendo i presupposti per il privilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123 del 1998) allo stato passivo dell’impresa fallita il credito della società derivante dall’escussione della garanzia prestata dalla medesima in favore di una banca, la quale abbia concesso alla fallita un mutuo a sostegno del processo di internazionalizzazione dell’impresa.
Da un lato, infatti, per il riconoscimento del privilegio occorre offrire prova dell’inadempimento della beneficiaria degli specifici obblighi assunti con l’ammissione al beneficio stesso; dall’altro lato, il rilascio della garanzia non equivale all’erogazione di un finanziamento, con esclusione pertanto del riconoscimento del privilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998, dettato esclusivamente a favore dei crediti per la restituzione dei finanziamenti.