Dopo la dichiarazione di fallimento, non è più possibile iniziare o proseguire l’accertamento di un credito in sede ordinaria, poiché l’unica sede a ciò deputata è quella fallimentare, con lo speciale procedimento di accertamento del passivo ex art. 93 ss. Legge Fallimentare.
Ne consegue che ove al momento della dichiarazione di fallimento sia già pendente un procedimento di accertamento del credito avanti il Giudice ordinario, non è possibile sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione al passivo in attesa della definizione del primo procedimento ma al contrario proprio il primo procedimento andrà dichiarato improcedibile.
Trattasi di principi ormai pacifici che sono stati ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione:
“La domanda di accertamento di un credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, sicchè va escluso che, ove il relativo giudizio sia ancora pendente in sede ordinaria, il giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l’accertamento del medesimo credito possa essere sospeso ex art. 295 c.p.c.”
Cassazione, 1 marzo 2017 n. 5255
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