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Fallimento: prededuzione al compenso del professionista per l’attività funzionale alla domanda di concordato

In caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare, i crediti del professionista che assiste il debitore in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo vanno collocati in prededuzione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una fattispecie nella quale due professionisti (un avvocato ed un commercialista), avevano proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. fall. per far riconoscere la prededuzione dei rispettivi crediti, vantati a titolo di compenso per l’opera svolta in favore di una società in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo; i loro crediti erano infatti stati ammessi allo stato passivo del fallimento consecutivo solo con privilegio.

Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto le richieste formulate, rilevando non provata l’utilità per la procedura delle prestazioni rese: la società poi fallita, infatti, era stata ammessa al concordato preventivo, ma senza alcun esito, non avendo ottenuto le maggioranze previste per l’approvazione del concordato medesimo.

L’avvocato ed il commercialista hanno pertanto proposto ricorso per Cassazione avverso detto decreto.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando innanzitutto che nell’ambito del successivo fallimento sono prededucibili ex art. 111, comma 2 L. fall. i crediti dei professionisti aventi ad oggetto l’attività di consulenza ed assistenza al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e presentazione della domanda.

Richiamando diversi suoi precedenti, la Corte ha ribadito che la norma citata detta un precetto di carattere generale volto ad incentivare il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, mediante l’introduzione di un’eccezione al principio della par condicio credito rum, estendendo la sfera di operatività della prededuzione in caso di fallimento a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali va senz’altro inclusa l’attività professionale svolta per assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato. Ciò – a parere della Cassazione – indipendentemente da un accertamento specifico sui due diversi piani del “risultato” delle prestazioni rese, sicuramente strumentali all’accesso alla procedura minore, e sulla loro concreta utilità per la massa.

La Corte ha pertanto cassato il decreto impugnato ed ammesso in prededuzione allo stato passivo fallimentare i crediti privilegiati dei professionisti.

Cassazione Civile, 21.11.2017, n. 27694

Cassazione Civile, 21-11-2017, n. 27694