Nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2022 con decorrenza automatica dai giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Ne consegue che, ove il creditore abbia avanzato richiesta di decreto ingiuntivo comprensivo di interessi relativi ad un debito scaduto, liquido ed esigibile di una somma di denaro, gli interessi esigibili sono quelli moratori ex artt. 1219 cod. civ. e 1224 cod. civ., con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale.
Cassazione Civile, 15.11.2022, n. 33535