Poiché anche a seguito della separazione personale dei coniugi permane il loro il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, il criterio di riferimento per la quantificazione di tale contributo è costituito dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun genitore, nonché dalle esigenze dei figli stessi, le quali ultime devono essere parametrate anche al livello economico-sociale dell’intero nucleo familiare.
È quanto ha di recente affermato la Suprema Corte n. 4811/18, a seguito del ricorso di un padre, il quale lamentava che dapprima il Tribunale ed in seguito la Corte d’Appello avessero quantificato il contributo al mantenimento posto a suo carico in favore dei propri figli senza che fosse stata in alcun modo documentata la situazione economica della madre.
La Cassazione ha ritenuto fondate le censure dell’uomo, ribadendo che in capo ai genitori che svolgono attività produttiva di reddito sussiste per entrambi l’obbligo di contribuire al soddisfacimento delle esigenze dei figli e, pertanto, essi devono contribuire al mantenimento dei figli proporzionalmente rispetto alle rispettive risorse. Altresì si è rammentato che il Giudice, nel determinare l’assegno, deve considerare le attuali esigenze dei figli, tenuto conto anche del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d’Appello – come correttamente rilevato dal padre – non avessero applicato il principio secondo cui il contributo di ciascun genitore deve essere proporzionale alle proprie disponibilità e non avessero disposto d’ufficio gli accertamenti tributari sui redditi e sui beni della madre, trascurando pertanto la maggiore capacità economica dell’altro genitore.
La Corte ha dunque accolto il ricorso.
Cassazione Civile, 01.03.2018, n. 4811
Cassazione Civile, 01-03-2018, n. 4811