Secondo la Suprema Corte il padre è tenuto a corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento per i figli anche qualora costoro siano già maggiorenni, se pur essendo studenti universitari fuori sede fanno spesso rientro nella casa che condividono con la madre.
Per i giudici «la circostanza che la prole non conviva con il genitore per frequentare i corsi universitari in un’altra città, ma si rechi nella residenza familiare non appena possibile» non porta ad escludere «il requisito della convivenza».
La ragione è che, secondo i giudici, permane comunque «il collegamento stabile con l’abitazione del genitore».
In tal caso, infatti, la coabitazione può «non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile»
Consequenziale è la conferma del corposo «assegno di mantenimento» che l’uomo deve versare alla moglie.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 maggio – 7 giugno 2017, n. 14241
Presidente Genovese – Relatore Nazzicone
Fatti di causa
– che il ricorrente ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, contro la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila dell’8 ottobre 2014, che ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona, la quale ha dichiarato l’addebito al marito della separazione coniugale e condannato il medesimo a versare alla moglie la somma mensile di Euro 2.400,00, per il mantenimento proprio e dei due figli maggiorenni non autosufficienti, con interessi e rivalutazione dalla domanda;
– che l’intimata si difende con controricorso;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;
– che il ricorrente ha depositato la memoria;
Ragioni della decisione
– che il primo motivo, vertente sulla violazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 151 cod. civ., è manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che – nel censurare la decisione impugnata di ultrapetrzione per avere essa, nell’assunto del ricorrente, posto a fondamento dell’addebito della separazione ragioni diverse da quelle dedotte dalla moglie – omette del tutto di indicare, a norma dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le parti degli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato ed il contenuto della predetta deduzione: secondo il consolidato principio (fra le altre, Cass. 15 luglio 2015, n. 14784) secondo cui “il ricorso per cassatone – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione”;
– che, inoltre, il motivo si risolve nella inammissibile richiesta alla Corte di rivalutare la vicenda in fatto e le prove in atti, laddove la corte del merito ha ravvisato sia le indebite continue interferenze nel menage coniugale da parte della famiglia del marito, sia le percosse subite dalla moglie nel dicembre 2009, sia la condotta assente e colpevolizzante nei confronti dei figli, condotte desunte dal referto medito e dalle deposizioni di quattro testimoni: delle quali, tuttavia, è inammissibile qualsiasi riconsiderazione nella sede di legittimità;
– che il secondo motivo – il quale deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 155-quater, ora 337′-sexies cod. civ. – è manifestamente infondato, perché la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, è stata pienamente considerata dalla corte del merito, la quale ha fatto, al riguardo, corretta applicazione del principio, secondo cui tale situazione non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l’abitazione del genitore. Questa Corte, invero, ha già chiarito che, in tal caso, la coabitazione può «non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile» (Cass. 22 marzo 2012, n. 4555; 27 maggio 2005, n. 11320);
– che il terzo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto deduce la violazione degli artt. 132 e 342 cod. proc. civ. circa la concessione di interessi e rivalutazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ossia la mancanza di motivazione, mentre non opera nessun riferimento né alla omessa pronuncia, né alla nullità della decisione: posta, invero, da un lato, la differenza tra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione, nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa e quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della «domanda» di appello (Cass. 6 febbraio 2015, n. 2197, fra le tante), e, dall’altro lato, il principio, affermato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931), secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, 1. comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione: onde, quando si tratti di vizio riconducibile alla fattispecie di cui al n. 4 del 1. comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., il motivo deve recare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; che la censura di violazione dell’art. 337-ter, quarto comma, cod. civ., pure accennata nel motivo, di conseguenza è inammissibile, in quanto contraddice l’assunto della omissione della relativa pronuncia;
– che il quarto motivo, con cui si deduce la violazione degli art. 156 e 2697 cod. civ., è manifestamente inammissibile, in quanto si pretende dalla S.C., sotto l’egida del vizio di violazione delle menzionate norme, una rivalutazione delle risultanze probatorie circa il reddito del ricorrente;
– che la condanna alle spese di lite segue la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.