I genitori sono tenuti al mantenimento del figlio maggiorenne se quest’ultimo si trova in una situazione di vulnerabilità psicologica tale da pregiudicare l’effettiva ricerca di un’occupazione lavorativa.
Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 12 marzo 2018, qui sotto allegata.
Nel caso di specie il Tribunale aveva accolto la domanda di un ragazzo maggiorenne (ultratrentenne), volta ad ottenere l’incremento del proprio assegno di mantenimento; impugnata detta sentenza, la Corte d’Appello aveva, invece, revocato l’assegno di mantenimento disposto in suo favore solo però a partire da un certo momento, ovvero dall’agosto 2016, ritenendo fondata la decisione del Tribunale per il periodo antecedente: in particolare, la Corte d’Appello, pur riconoscendo le difficoltà psicologiche, esistenziali e sanitarie conseguenti al difficile percorso di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso dal ragazzo, aveva ritenuto che tale processo, oramai conclusosi da diverso tempo (tre anni), non potesse più giustificare la difficoltà di costui a reperire un’occupazione, considerata peraltro la sua “non più giovanissima” età.
Il figlio ha proposto ricorso in Cassazione avverso la suddetta pronuncia, denunciando la mera presunzione operata dalla Corte d’Appello in ordine al venir meno del suo disagio psicologico: secondo il ragazzo, infatti, “il semplice trascorrere del tempo non può essere considerato oggettivamente come sufficiente a porre in essere e concludere un completo processo di normalizzazione psicologica e attitudinale di chi ha compiuto un iter di adeguamento di genere”. Il ragazzo ha altresì rilevato l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello delle dichiarazioni rese dallo stesso avanti ai Giudici circa la sua attiva ricerca di lavoro, contestando dunque l’inerzia e la negligenza attribuitegli.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito quanto stabilito dalla Corte d’Appello in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla fine dell’iter di mutamento dei caratteri sessuali intrapreso e dell’età del ricorrente; tuttavia la Suprema Corte ha confermato il diritto al supporto economico del ragazzo nel periodo precedente all’agosto 2016, anno in cui era stato presentato appello, in ragione della crisi psicologica e sociale che costui stava affrontando.
Cassazione Civile, 12.03.2018, n. 5883
Cassazione Civile, 12.03.2018, n. 5883