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Figlio maggiorenne: va mantenuto anche se il genitore è pensionato ed inabile al lavoro

Il genitore pensionato ed inabile al lavoro deve percepire, secondo i principi costituzionali, un trattamento pensionistico adeguato alle proprie esigenze di vita; talché lo stesso non è esonerato dall’obbligo di mantenere il figlio, ancorché maggiorenne, non economicamente autosufficiente in proporzione alle proprie possibilità.

È quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 4801 qui allegata, in ossequio ai principi, oramai consolidati, in ordine al dovere di mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora in grado di mantenersi autonomamente.

Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello di Firenze, nell’ambito di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconosceva, seppur in misura ridotta, l’obbligo al mantenimento delle figlie – una minorenne l’altra maggiorenne – in capo al padre pensionato ed inabile al lavoro.

Quest’ultimo, nell’opporsi all’onere di mantenimento di cui era stato gravato, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione denunciando, per l’appunto, l’incompatibilità tra la propria condizione di soggetto pensionato ed inabile al lavoro e l’obbligo di mantenimento della prole, in particolar modo nei confronti della figlia maggiorenne.

La Suprema Corte, nel ritenere infondata la suddetta doglianza, ha affermato come il principio costituzionale secondo cui il pensionato inabile al lavoro deve godere di un trattamento “adeguato alle esigenze di vita” debba necessariamente essere coniugato con quello, anch’esso sancito dalla Carta Costituzionale, che impone ai genitori di provvedere al mantenimento della prole, sì da non ravvisarne alcuna incompatibilità tale da giustificare il venir meno l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, conseguente al solo fatto della procreazione.

La Corte ha con l’occasione ribadito il pacifico principio secondo cui l’obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, salvo l’inerzia o l’ingiustificato rifiuto del figlio maggiorenne ad occasioni che favoriscono un’autonomia.

Nel caso di specie, in particolare, si è rilevato come nulla fosse stato dedotto in primo ed in secondo grado in merito alla incapacità della figlia maggiorenne di mantenersi da sola.

Sulla base di ciò, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso presentato dal padre, ha confermato l’obbligo a carico di quest’ultimo di mantenere le figlie, compresa quella maggiorenne.

Cassazione Civile, 01.03.2018, n. 4801

Cassazione Civile, 01-03-2018, n. 4801