Tribunale Roma, Sez. I, 29.02.2016, n.4169
Il genitore che ha cresciuto da solo il figlio ha diritto al risarcimento sia del danno non patrimoniale per aver dovuto assumere in via esclusiva il ruolo genitoriale, sia del danno patrimoniale per aver provveduto interamente al mantenimento del figlio stesso.
In particolare il Tribunale afferma che al genitore che ha cresciuto il figlio da solo può liquidarsi il danno non patrimoniale derivante dalla impossibilità di condividere con l’altro genitore il ruolo genitoriale, la crescita e l’accudimento della prole in quanto ciò determina presuntivamente dolore, turbamento e un peggioramento della qualità della vita.
Il genitore che riconoscendo il figlio ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente alla pronuncia giudiziale di accertamento giudiziale di paternità, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest’ultimo, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute.
L’art. 1299 c.c., precede il regresso tra condebitori solidali, quando l’obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi.
L’azione di regresso presuppone che il coobbligato solidale abbia adempiuto per l’intero l’obbligazione.
La domanda di rimborso delle spese avanzata dalla madre, pertanto, può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l.gvo 154/2013 gli art. 147 e 148 e abrogato l’art. 261 c.c.), nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, ma trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l’applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nei loro an e nel quantum da chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell’altro obbligato, secondo le regole generali dell’azione di regresso.