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Il fondo patrimoniale è revocabile in quanto atto a titolo gratuito

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia qui sotto allegata, ha messo a chiare lettere che i beni costituiti un fondo patrimoniale destinati ai bisogni dei figli sono suscettibili di essere aggrediti dai creditori del genitore fallito.

Nel caso in esame, il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale un genitore fallito aveva conferito un fabbricato ad uso abitazione (residenza di vacanza) per fronteggiare i bisogni familiari, qualificandolo come atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore del disponente, non già come un obbligo giuridico di contribuire al mantenimento familiare ex art. 143 c.c.

La Corte d’Appello di Firenze aveva, a propria volta, confermato la decisione del giudice di prime cure.

Il genitore costituente il fondo de quo ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando, da un lato, il valore residuale del bene vincolato rispetto al compendio immobiliare messo a disposizione ai creditori e, dall’altro lato, la proporzionalità tra il compendio patrimoniale oggetto del fondo destinato alla famiglia ed il compendio patrimoniale a garanzia dei creditori.

La Corte di Cassazione, nel confermare quanto deciso dai giudici dei gradi di giudizio precedenti, ha chiarito che: “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra di per sé adempimento di un dovere giuridico, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti; esso pertanto è suscettibile di revocatoria fallimentare, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare gli estremi del dovere morale ed il proposito del ‘solvens’ di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorrente non avesse dato prova né della predetta finalità morale alla quale deve essere preordinato l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, né della dedotta proporzionalità tra la destinazione del bene al fondo patrimoniale ed il patrimonio del genitore fallito.

In ragione di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Cassazione Civile, 30.01.2020, n. 2077

Cassazione Civile, 30-01-2020, n. 2077