La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la crisi coniugale dei genitori non deve in alcun modo pesare sulle spalle dei figli; e proprio sulla base di detto assunto ha altresì precisato che è onere del genitore non convivente con la prole spostarsi e reperire una abitazione vicina al figlio, per viverci durante i turni di responsabilità di sua competenza.
Nella fattispecie concreta, la Corte d’Appello di Venezia aveva previsto la collocazione della minore presso la residenza della madre stabilendo che fosse il padre a spostarsi vicino alla figlia e ad occupare un appartamento messo a disposizione ad hoc dalla madre, affinché potesse trascorrere del tempo con la bambina secondo il calendario dei turni di responsabilità genitoriale stabilito nel corso della CTU svolta in secondo grado.
Nello specifico la Corte d’Appello aveva ritenuto tale soluzione conforme all’interesse della minore, in considerazione: a) della messa a disposizione da parte della madre al padre di un appartamento ove quest’ultimo avrebbe potuto alloggiare nei giorni in cui sarebbe stato con la bambina; b) il padre era disoccupato ed aveva più possibilità di spostamento rispetto alla madre che ricopriva una buona posizione lavorativa con conseguenti difficoltà ad assentarsi dal posto di lavoro.
L’uomo ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una lesione della propria libertà personale e domiciliare per non essere egli libero di determinare il proprio domicilio a causa dello spostamento impostogli per frequentare la figlia.
La Suprema Corte ha ritenuto la soluzione adottata dalla Corte d’Appello quella migliore possibile alla luce del principio della preminenza e della valutazione del miglior interesse del minore.
Sotto altro profilo, la Cassazione non ha ravvisato alcuna violazione della libertà personale e domiciliare del ricorrente in quanto il provvedimento restrittivo è stato adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori.
In considerazione di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato l’obbligo del padre di spostarsi per vedere la bambina.
Cassazione Civile, 19.02.2020, n. 4258
Cassazione Civile, 19-02-2020, n. 4258