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Il genitore non coniugato che mantiene il figlio deve essere rimborsato

Il genitore che ha mantenuto il figlio, anticipando tutte le spese per lo stesso, ha diritto di agire nei confronti del genitore inadempiente per il recupero degli esborsi sostenuti in relazione alla quota di spettanza di quest’ultimo.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, all’esito di un procedimento  instaurato tra genitori non coniugati e non più conviventi, ha confermato quanto stabilito nei gradi di giudizio precedenti dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, i quali avevano quantificato in € 500,00 mensili l’assegno di mantenimento a carico del padre a favore della figlia e condannato l’uomo a versare alla donna € 60,000,00, di cui € 10,000,00 per le spese straordinarie per la prole esclusivamente anticipate dalla madre.

La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di assenza ed inadempienza di un genitore ai propri obblighi contributivi, le spese straordinarie sostenute solo dall’altro devono essere ripartite tra i genitori “secondo le regole generali del rapporto fra condebitori solidali”, che postulano il diritto di colui che adempie (c.d. solvens) di agire in regresso nei confronti del soggetto inadempiente.

Atteso il rigetto del ricorso, il padre dovrà dunque rimborsare alla madre quanto non versato durante tutti gli anni in cui, in violazione dei doveri genitoriali, ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia.

Cassazione Civile, 19.06.2019, n. 16404

Cassazione Civile, 19-06-2019, n. 16404