A confermare l’adottabilità della figlia minore, non solo l’età avanzata dei genitori biologici, lui over 70, lei over 60, ma soprattutto l’evidente inidoneità degli stessi a fronteggiare le esigenze emotive ed affettive della figlia tali da garantirle un sereno sviluppo psico-fisico.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 14 febbraio, n. 3594 qui allegata.
Nella complessa vicenda processuale in esame la Corte d’Appello di Torino, in prima battuta, dichiarava l’adottabilità della figlia minore la cui sentenza tuttavia, una volta passata in giudicato con il rigetto del ricorso della Corte di Cassazione, veniva impugnata per revocazione dagli stessi genitori biologici perché fondata su un errore di fatto ritenuto decisivo.
La Corte di legittimità accoglieva il ricorso poiché riscontrava che la dichiarazione di adottabilità si fondava, nella sostanza, su una circostanza di fatto – lo stato di abbandono morale e materiale della minore – rivelatosi poi infondato ed escluso in sede penale.
La pronuncia rescissoria si concludeva quindi con la cassazione con rinvio della sentenza alla Corte d’appello per una nuova valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità.
Ebbene, la Corte di merito investita nuovamente della questione confermava l’adottabilità della figlia minore sulla base di una molteplicità di elementi insiti alla vicenda genitoriale, prima e dopo la nascita della figlia minore (la riscontrata necessità di un sostegno alle genitorialità prima del parto e confermata dopo al nascita, rifiutata dalla madre; l’indicazione di forti difficoltà nell’accudimento oltre che pratico anche emotivo affettivo della minore; il sostegno da parte dei servizi territoriali; la forte differenza d’età) tali da giustificare giudizi – confermati da valutazioni tecniche – univocamente negativi in ordine all’idoneità genitoriale dei ricorrenti, essendo stata riscontrata una “complessiva incapacità non emendabile di comprendere quali siano i bisogni emotivo-affettivi e pratici della minore, risultando il padre totalmente dipendente dalle aspettative e desideri della moglie e quest’ultima chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo”.
A fronte della riconfermata adottabilità, i “genitori nonni” presentavano ricorso in Cassazione deducendo sei motivi a sostegno, con i quali evidenziavano l’esclusione di qualsivoglia forma di abbandono, così come confermato dalla sentenza penale, sì da far venir meno il presupposto della adottabilità quale extrema ratio e la mancata valutazione circa l’allontanamento brusco ed illegittimo della minore dalla famiglia di origine disattendendo l’indicazione secondo la quale lo Stato deve cercare di conservare i legami familiari.
La Corte di Cassazione ha rilevato come la Corte d’appello non ha violato i principi a cui doveva attenersi in sede di rinvio compiendo una valutazione fondata su “precisi e plurimi” dati di fatto, non centrata esclusivamente sul binomio episodio abbandonico – età dei ricorrenti, ma arricchendo l’indagine con univoche valutazione tecniche svolte dai consulenti d’ufficio tutte a conferma dell’inidoneità pratica, emotiva ed affettiva dei genitori biologici.
La Cassazione ha evidenziato, inoltre, come il Giudice penale abbia escluso la configurabilità del reato di abbandono poiché la minore non si sarebbe trovata in stato di pericolo, tuttavia tale conclusione non è impeditiva di una valutazione dei fatti nella loro materialità in concorso con altri fattori ritenuti rilevanti e comprovanti l’inadeguatezza dei ricorrenti.
Sulla base di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato l’adottabilità della figlia minore.
Corte di Cassazione, 14.02.2018, n. 3594
Cassazione Civile, 14-02-2018, n. 3594