L’onere del mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori, non rilevando le diverse potenzialità economiche di ciascuno.
Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva elevato l’assegno posto a carico di un padre in favore delle figlie, maggiorenni e non autosufficienti, disponendone la corresponsione in favore della madre.
L’uomo aveva proposto ricorso in Cassazione, censurando la violazione del principio di cui all’art. 337 ter c.c., secondo cui ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche, adducendo maggiori potenzialità economiche della madre, con la quale le figlie convivevano prevalentemente.
La Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso, ribadendo il principio più volte già enunciato, secondo cui “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale dell’altro. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario o convivente col figlio concorrono a garantirgli un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore”.
Cassazione Civile, 31 luglio 2017, n. 19052
Cassazione Civile, 31.07.2017, n. 19052