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Il giudice non può escludere un assegno elevato per la prole ritenendolo diseducativo

Il giudice di merito, nella fissazione della misura del contributo dovuto dai genitori per il mantenimento del figlio non può escludere importi elevati motivando che finirebbero per sortire su di lui un effetto diseducativo, essendo obbligato ad applicare correttamente i parametri individuati dall’art. 337 ter c.c..

Nel caso di specie, una madre è ricorsa in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva ridotto l’importo del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio stabilito dal giudice di primo grado perché eccessivo rispetto alle “reali esigenze del minore” con possibili “effetti diseducativi”.

La ricorrente ha denunciato con un unico motivo la violazione dell’art. 337 ter c.c., affermando l’estraneità ai contenuti della norma codicistica del parametro delle “reali esigenze di vita del minore” applicato dai giudici di merito.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 303 del 13.01.2021, ha precisato che il mantenimento “deve essere quantificato considerando le esigenze dei figli in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tenore di vita determinato dalla confluenza dei redditi e delle risorse genitoriali in continuità con il regime di vita precedente”.

Infatti, posto il dovere dei genitori di istruire, educare e mantenere per il combinato disposto degli artt. 147 e 315 bis c.c., il contenuto dell’art. 337 ter c.c. in materia di provvedimenti con riguardo ai figli si fonda sul principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla madre, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa dinnanzi alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Cassazione Civile, 13.01.2021, n. 303

Cassazione Civile, 13.01.2021, n. 303