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Gli incontri protetti padre – figlio solo in presenza dei Servizi Sociali sono legittimi

Imporre al padre di vedere il figlio solo in presenza dei Servizi Sociali, al fine di tutelare l’interesse del minore, non viola l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), che tutela il rispetto della vita familiare e garantisce il diritto di visita tra genitore e figlio.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, qui sotto allegata, decidendo sul ricorso di un padre che aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva confermato l’affidamento del figlio ai servizi sociali con collocamento presso la madre e il diritto del padre a vedere il bambino solo attraverso incontri protetti, in considerazione della personalità del primo particolarmente ostativa alla costruzione di un rapporto sano con il secondo, completamente contrario a vedere il padre.

In particolare, l’uomo ha denunciato l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello di alcuni elementi decisivi per il giudizio, emersi nella relazione tecnica d’ufficio che era stata disposta in corso di causa: a detta del ricorrente, la madre avrebbe alimentato un processo di alienazione parentale volto a far “cancellare” l’idea del padre al figlio e, pertanto, la permanenza di quest’ultimo presso la donna avrebbe reso irrecuperabili i rapporti con il bambino.

Il ricorrente, inoltre, ha censurato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cedu) poiché – a suo avviso – vincolare gli incontri con il figlio a stretti e rigidi controlli da parte degli assistenti sociali avrebbe comportato una violazione del suo diritto alla vita familiare e alla libertà di rapporto tra genitore e figlio.

La Corte di Cassazione, confermando quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello, ha sottolineato come, di fatto, non fosse stato negato al ricorrente il diritto ad avere rapporti col figlio sì da pregiudicare l’invocata Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo: l’imposizione di incontri protetti, infatti, era stata finalizzata alla tutela del prevalente interesse del minore anche considerando che nei precedenti gradi di giudizio era emersa una figura paterna non del tutto idonea ad assolvere i compiti genitoriali.

Il ricorso del padre è, dunque, stato rigettato.

 Cassazione Civile, 11.05.2018, n. 11539

Cassazione Civile, 11-05-2018, n. 11539