Con una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la tematica del valore probatorio degli SMS con riguardo alla valutazione dell’addebito della separazione.
Nel caso di specie, un marito aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva escluso la statuizione di addebito della separazione nei riguardi della moglie, stabilendo altresì un assegno di mantenimento a carico dello stesso.
Con ricorso per Cassazione il marito ha impugnato detta pronuncia, lamentando che il giudice di merito avrebbe travisato ed omesso di considerare il materiale istruttorio da cui emergeva l’infedeltà della donna; in particolare, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo, ossia il perdono chiesto dalla moglie al marito, documentato da alcuni messaggi scambiati tra i due, che avrebbe implicato il riconoscimento del “tradimento”.
La Suprema Corte, rammentando che il ricorso per Cassazione non conferisce alcun potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì solo la facoltà di controllo sotto il profilo della correttezza giuridica e logico-formale, ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse valutato correttamente le risultanze probatorie non potendosi configurare alcuna violazione di legge.
Inoltre, nel caso posto all’attenzione della Corte, non risultava in modo univoco dai messaggi per cosa avesse chiesto di essere perdonata la moglie, con la conseguente mancata dimostrazione da parte del marito della astratta decisività degli SMS, non considerati dal giudice di merito quali prove attendibili.
In ragione di quanto esposto, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese sostenute per il giudizio, non risultando dal testo dei messaggi la comprovata condotta di infedeltà coniugale.
Cassazione Civile, 04.09.2020, n. 18508
Cassazione Civile, 04.09.2020, n. 18508