In sede di divorzio può essere revocato il diritto di godimento della casa familiare riconosciuto al coniuge nell’ambito dell’accordo raggiunto tra i coniugi in sede di separazione in assenza di figli, qualora tale diritto sia stato considerato come parte del contributo dovuto dal marito al mantenimento della moglie.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna alla quale, in sede di divorzio, era stata revocata l’assegnazione della casa familiare, precedentemente riconosciutale nell’ambito della separazione, seppur in assenza di figli, in forza degli accordi raggiunti con l’ex coniuge.
In particolare, nel precedente grado di giudizio, la Corte d’Appello nell’interpretare l’accordo di separazione consensuale dei coniugi aveva evidenziato come il godimento dell’abitazione in assenza di figli fosse stato riconosciuto alla donna come parte del contributo dovuto dal marito al mantenimento della stessa, la cui quantificazione aveva tenuto conto di tale assegnazione immobiliare.
La Corte di Cassazione ha ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello del tutto congrue e motivate.
A parere della Suprema Corte, infatti, il diritto di abitazione riconosciuto alla donna sarebbe stato correttamente ricondotto al contenuto cosiddetto “necessario” del ricorso per separazione, in quanto ricompreso nei diritti economici derivanti dal matrimonio e liquidati in occasione della separazione a favore della donna.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse venuto meno il diritto all’assegnazione della casa familiare in sede di divorzio giudiziale, poiché, tale diritto non era oggetto di un autonomo negozio tra le parti, ma era stato parte del solo accordo di separazione nel quale trovava giustificazione.
Cassazione Civile, 15.01.2019, n. 7939
Cassazione Civile, 15-01-2019, n. 7939