Il Tribunale di Milano ha statuito non può essere impedita la frequentazione con i nuovi partner della madre o del padre, qualora si tratti di relazioni consolidate e, pertanto, i minori abbiano metabolizzato la presenza degli stessi nella vita dei loro genitori.
La sentenza ha deciso la separazione di una coppia i cui rapporti risultavano particolarmente conflittuali.
Nel corso del giudizio il padre aveva chiesto, tra l’altro, che venissero vietati i contatti tra i figli ed il nuovo compagno della madre: il Tribunale, tuttavia, non ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che la presenza del partner nella vita della donna si era consolidata al tal punto che essi avevano avuto un figlio al quale i tre fratelli erano molto legati.
Secondo il Giudice, la stabilità del rapporto lasciava presumere che i figli avessero metabolizzato la presenza del compagno della madre: lo stesso Tribunale in una precedente pronuncia (sentenza del 23 marzo 2013) già aveva affermato che, senza pregiudizio per il minore ed adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale.
Tribunale di Milano, 18.01.2017
Tribunale di Milano, 18.01.2017