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Il figlio di madri omosessuali assume anche il cognome della madre sociale

Il figlio di due madri omosessuali assume anche il cognome della madre sociale, ossia la donna che non lo ha partorito.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con riferimento al caso di un bambino nato in Inghilterra grazie alla fecondazione eterologa da due mamme italiane, coniugate nel Regno Unito.

L’ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato la rettificazione dell’atto di nascita del figlio formato nel Regno Unito e trascritto in Italia, che riportava la sola madre biologica come da principio indicato dall’Ufficiale di Stato Civile britannico. Le due donne hanno proposto pertanto ricorso al Tribunale il quale, a sua volta, ha rigettato l’istanza di rettificazione in quanto “contraria all’ordine pubblico italiano”. Anche il successivo reclamo alla Corte di Appello lagunare è stato rigettato sulla base della medesima motivazione.

La Suprema Corte, invece, ribaltando tali decisioni, ha accolto la domanda di correzione del certificato di nascita del figlio minore.

Ad essere richiamata dai Giudici non è stata la nozione interna ma quella “internazionale” di ordine pubblico, ovvero quell‘insieme “di principi di carattere universale, comuni a molti ordinamenti giuridici, volti alla tutela e all’implementazione di diritti fondamentali della persona umana, spesso sanciti in dichiarazioni o convenzioni internazionali’’ (cfr. Cassazione Civile, 22.08.2013, n. 19405).

L’atto di nascita è fondamentale nel corso della vita di un individuo: rappresenta, infatti, un vero e proprio “file” che si aggiorna continuamente e che rappresenta il vissuto burocratico-giuridico di un individuo, rientrandovi notizie sul matrimonio, sul suo scioglimento, oppure relative all’interdizione o inabilitazione e alla loro revoca, al mutamento di genere e di nome e tanto altro ancora.

Il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordinamento giudico dell’atto di stato civile straniero i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a una o più norme interne (seppur imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Corte Costituzionale, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sovente, peraltro, la Giurisprudenza della Cedu ha condannato l’Italia per l’assenza di una legislazione sulle coppie omosessuali – ora adottata – mettendo al centro l’«interesse del minore» ed il diritto “al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all’interno del nucleo familiare”.

L’atto di nascita potrà ,dunque, riportare anche il cognome della madre sociale e non solo di quella biologica, se le stesse – come nel caso di specie – hanno condiviso un progetto di genitorialità, “espressione di affetto, e solidarietà reciproca”, nel superiore interesse del figlio minore.

Si tratta, quindi, di una ulteriore pronuncia che segna il lungo cammino di affermazione nelle società contemporanee della “genitorialità sociale” stante l’esigenza, sempre più crescenti in situazioni di questo tipo, di attribuire rilievo a relazioni affettive che si instaurino all’interno di un nucleo familiare tra un minore ed il genitore che non ha legami biologici con lo stesso.

Cassazione Civile, 15.06.2017, n. 14878

Cassazione Civile, 15.06.2017, n. 14878